Scelta del gestore dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche (D.Lgs. 116/2020)

D.Lgs. 116/2020 – Nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti urbani.

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) in applicazione al D. Lgs. 116/2020.
Le principali novità riguardano:
– riscrittura della definizione di rifiuto urbano (scompare il concetto di rifiuti assimilati; sono rifiuti urbani solamente quelli indicati nell’elenco di cui all’allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006);
– variazione dall’assoggettamento alla TARI delle superfici dove si svolgono alcune attività aziendali;
introduzione per le aziende della possibilità di scegliere se avvalersi o meno del servizio pubblico, conferendo eventualmente i rifiuti urbani destinati a recupero ad un soggetto privato autorizzato che dovrà provvedere ad attestare l’operazione di effettivo recupero attraverso il rilascio di apposita documentazione. Tale scelta, con effetto sui servizi e sulla componente variabile della TARI, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. A tal fine si chiede di compilare il modulo COMUNICAZIONE SCELTA DEL GESTORE e di restituirlo a und@aet2000.it.
N.B. per i rifiuti classificati come secco residuo permane l’obbligo di conferimento al servizio pubblico.
Per informazioni: numero verde 800 482760