Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) in applicazione al D. Lgs. 116/2020 che prevedono, tra le altre cose, che le aziende possano scegliere se avvalersi o meno del servizio pubblico per la sola gestione dei rifiuti urbani destinati al recupero.
Principali novità apportate al Testo Unico
1 – RISCRITTURA DELLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO
- Scompare il concetto di rifiuti assimilati.
- Sono definiti rifiuti urbani solamente quelli indicati nell’elenco di cui all’allegato L-Quater prodotti dalle attività di cui all’allegato L-Quinquies del D.Lgs. 116/2020.
2 – VARIAZIONE DALL’ ASSOGGETTAMENTO ALLA TARIC
delle superfici dove si svolgono alcune attività aziendali.
3 - INTRODUZIONE PER LE AZIENDE DELLA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE
se avvalersi o meno del servizio pubblico conferendo eventualmente i soli rifiuti
urbani destinati a recupero ad un soggetto privato autorizzato che dovrà provvedere
ad attestare l’operazione di effettivo recupero attraverso il rilascio di apposita
documentazione.
ATTENZIONE
Per i rifiuti classificati come secco residuo permane l’obbligo di conferimento al servizio pubblico.
Nel caso l’utenza si avvalga di un soggetto privato per la gestione dei rifiuti urbani destinati a recupero, ai fini della riduzione tariffaria, è necessario trasmettere - entro il 31 gennaio dell'anno successivo allo svolgimento del servizio - i relativi formulari in formato digitale ad A&T 2000 S.p.A. (email ambiente@aet2000.it, preferibilmente corredati da un report dei movimenti in formato excel) e al proprio Comune (nel caso di Comuni a tributo, escluso Codroipo).
Moduli di richiesta
I moduli per la scelta del gestore sono scaricabili dalla modulistica, selezionando il proprio comune.
Per ulteriori informazioni
Numero verde: 800 482760
Email: und@aet2000.it